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Amici del Metrobosco

e del parco di San Pietro in Casale

… Siamo un gruppo di cittadini, abbiamo elaborato autonomamente una proposta urbanistica, senza essere degli urbanisti, ambientale, senza essere ambientalisti, e l’abbiamo presentata alla gente di san pietro e agli enti gestori del territorio.
Il nostro obiettivo è

Soci fondatori

Il giorno 25/02/2011 a San Pietro in Casale in via Castello 691/A i Sig.ri:

Accorsi Alma
nata a San Giorgio di Piano il 30/10/1946 ed ivi residente in via Centese n°1
Cavazza Donata
nata a San Pietro in Casale il 18/03/1946 ed ivi residente in via Castello 691/ A
Chiarini Mario
nato a San Pietro in Casale il 25/11/947 e residente a San Giorgio di Piano in viaCentese n°1
Cenacchi Mauro
nato a Pieve di Cento il 02112/1949 e residente a San Piero in Casale in via Grieco n°10
Mazza Anna
nata a Castelfranco Emilia il 21108/1945 e residente a San Pietro in Casale in via
Grieco 10
Selmi Pierluigi
nato a Modena il 27/05/1943 e residente a San Pietro in Casale in via Castello 691/A
Verardi Giovanni
nato a SanPietro in Casale il 06/09/194 7 e residente a Bologna in via Gramsci n°3
Vigarani Alfredo
nato a Casalecchio di Reno il\3/09/1959 e residente a San Piero in Casale in via Massumatico n°3212

hanno costituito una Associazione Culturale di liberi cittadini ,non riconosciuta (art. 36 e ss del codice civile) denominata” Associazione degli Amici del Metro bosco e Parco di San Pietro”.
L’Associazione con scopi culturali e sociali ,senza fini di lucro, ha sede in San Pietro in Casale in via Castello 691/ A.L’Associazione è retta da uno statuto ,accettato da tutti i componenti ed allegato al presente atto.

Presidente dell’Associazione è stato nominato
Pierluigi Selmi.
Segretaria dell’Associazione è stata nominata
Alma Accorsi.

Per tutto quanto non previsto dall’atto costitutivo e dall’allegato statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Statuto

Art. 1 - Costituzione
È costituita con sede a San Pietro in Casale, Via Castello 691/A, l'Associazione Culturale, non riconosciuta (art. 36 e ss. del cod. civ.), di liberi cittadini denominata "Associazione degli Amici del Metrobosco e del Parco di San Pietro"; di seguito solo “Associazione.

Art. 2 - Oggetto, obiettivi dell'Associazione
L'Associazione, ha scopi culturali e sociali, non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione ha l’obiettivo di contribuire, attraverso il coinvolgimento dei cittadini interessati e delle istituzioni comunali, provinciali e regionali e di ogni altra istituzione utile allo scopo, alla realizzazione di una cintura verde intorno alla città di San Pietro in Casale, al fine di garantirne piena vivibilità e ristoro ai cittadini che ne usufruiscono a qualunque titolo. E' altresì scopo dell'Associazione, di contribuire alla creazione di un parco attrezzato all’interno della cintura verde.
Gli obiettivi dell’Associazione saranno perseguiti attraverso tutte le iniziative, culturali e politiche, che saranno valutate idonee allo scopo. A tale fine l'Associazione può raccogliere fondi, contributi di opere di ingegno e collaborazioni professionali con le modalità che la stessa intenderà avviare, comprese le attività promozionali per la raccolta di fondi, le manifestazioni con diverse modalità tese alla sensibilizzazione dei cittadini e degli enti, comprese la distribuzione di oggettistica, l’organizzazione di cene, concerti e tutto quanto può essere utilizzabile per raggiungere i fini statuali. In tal caso l'Associazione, per garantire la trasparenza dei diversi interventi promozionali, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta di fondi eventualmente acquisiti e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.
Il ricavato di tali raccolte di offerte verrà utilizzato interamente ed esclusivamente per gli scopi sociali.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata; l’Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Soci
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni che vogliono contribuire a realizzare gli scopi dell’ Associazione. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo e versare contestualmente la quota di adesione stabilita dall’assemblea dei soci. Il versamento della quota annuale è condizione per l’assunzione dello status di socio.
La validità della qualità di socio è conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo negare e/o respingere l’adesione con decisione motivata contro la quale è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 - Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, a partire dal 45esimo giorno successivo all'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Contro questa decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello alla Assemblea Generale .

Art. 7 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
l'assemblea generale dei soci;
il presidente;
il consiglio direttivo.

Art. 8 – Assemblea generale dei soci
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 – Convocazione e Compiti dell'assemblea ordinaria
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o sullo strumento di comunicazione web/newsgroup e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e-mail, fax o telegramma.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.
Elegge il Associazione direttivo ed esamina gli appelli dei soci.

Art. 11 - Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto e dei regolamenti statutari potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 12 - Validità assembleare
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice.
In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Questa regola si applica ad ogni deliberazione sociale su qualsivoglia materia.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni a titolo di rimborso delle spese sostenute, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei consiglieri riducendosi a mano di 3 componenti.
I rimanenti devono convocare senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organismo. Devono , inoltre, garantire gli atti di normale amministrazione.

Art. 14 - Convocazione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) attuare le finalità previste dallo Statuto;
b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
c) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
g) attuare le decisioni dell'assemblea dei soci;
h) stabilire la quota associativa annua.

Art. 16 - Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 17 - Il Presidente
Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario
Il segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 20 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno a partire da quello successivo alla fondazione in cui questa regola non si applica.

Art. 21 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi approvate dal consiglio direttivo.

Art. 24 – Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato.
L'arbitrato avrà sede nel luogo concordato tra le parti e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 26 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Art. 27 – Foro competente
Per ogni controversia legale si riconosce come competente quello di Bologna.

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